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I VANTAGGI |
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LO USI COME VUOI... |
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I PARTICOLARI |
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| IL BIOTERMOCAMINO / è garantito 5 anni |
CONDIZIONI GENERALI
1. La HELIOS TECNOLOGIE/DELUCA SRL garantisce i suoi prodotti contro ogni accertato difetto di costruzione e di materiali, nel modo, nelle condizioni e per la durata prevista dalle leggi nazionali e comunitarie ad esclusione di: vetro, maniglia, mattoni, fusibili di protezione, resistenza elettrica di accensione, braciere/griglia, organi per il trasporto del combustibile, cavi elettrici, verniciatura e tutti i materiali soggetti a normale usura.
2. L’esecuzione dell’impianto, l’installazione, la messa in funzione della macchina e la manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale qualificato e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Il mancato rispetto di tale requisito comporta l’immediato annullamento delle condizioni di garanzia.
3. L’errata installazione, la manomissione, l’installazione di componenti o ricambi non originali, il non rispetto delle norme contenute nel presente manuale e di quelle di “lavoro d’installazione eseguito a regola d’arte”, faranno decadere ogni diritto di garanzia. E’ sempre esclusa l’eventuale pretesa di “risarcimento danni” diretti o indiretti qualunque sia la natura e la causa degli stessi.
4. L’azienda garantisce il corpo caldaia per cinque (5) anni, mentre tutti gli altri componenti elettromeccanici di corredo sono garantiti come previsto dalla normativa vigente in materia. In particolare, se il corpo caldaia dovesse presentare delle perdite d’acqua nei primi 5 anni di vita l’acquirente ha diritto alla riparazione della macchina, mentre, non ha alcun diritto di rimborso per spese di trasporto, installazione, ripristino di opere murarie, rivestimento o altro.
5. La responsabilità dell’azienda è limitata alla fornitura della macchina, mentre la responsabilità dell’impianto e del collegamento ad esso è a carico della ditta installatrice.
6. Affinché la garanzia abbia validità è fatto obbligo al cliente di eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e affidare le operazioni di controllo periodico a personale qualificato lasciando traccia degli interventi effettuati così come previsto per legge anche attraverso il libretto di impianto.
7. L’azienda non garantisce per disfunzioni o rotture imputabili a cause diverse da difetti di materiali o di costruzione come: gelo, colpo d’ariete, correnti vaganti, eccesso di pressione, eccesso di calcare nell’acqua di impianto, cattivo stivaggio, mancata cura e manutenzione, non corretta applicazione del rivestimento, ecc.
8. L’azienda non si ritiene responsabile per eventuali danni diretti e/o indiretti provocati a persone e a cose durante il trasporto, la movimentazione, l’installazione e l’utilizzo della macchina. Tali operazioni sono a carico ed a rischio di chi le esegue.
9. I danni dovuti al trasporto non sono riconosciuti. Si consiglia di controllare l’integrità della merce al momento della consegna segnalando al rivenditore ogni eventuale danno riscontrato.
10. L’azienda si ritiene esonerata dalle responsabilità riguardante l’intervento sui rivestimenti e sulle strutture murarie qualora si dovesse presentare l’esigenza di intervenire sulle parti della macchina.
11. L’azienda non si ritiene responsabile per danni di natura funzionale, ecologico – ambientale causati dall’utilizzo improprio di combustibili non conformi. E’ vietato l’uso di combustibili diversi da quelli consigliati dall’azienda. L’utilizzatore si assume la piena responsabilità del combustibile utilizzato.
12. La garanzia decorre dalla data di acquisto. Il cliente deve spedire alla HELIOS TECNOLOGIE/DELUCA SRL il tagliando di garanzia compilato in ogni sua parte entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di acquisto allegando copia del documento fiscale (fattura o scontrino) e modulo di prima accensione (mod.cat.3). E’ opportuno conservare l’originale del documento fiscale comprovante la data di acquisto, poiché in mancanza dello stesso la garanzia partirà dal mese successivo a quello di produzione stampigliato sul Biotermocamino. La garanzia non sarà riconosciuta qualora non esiste nessun elemento che ne accerti la data di acquisto e di produzione. Qualora il cliente non dovesse spedire il tagliando di garanzia nei termini e nelle condizioni stabilite, l’azienda non riconoscerà la garanzia sul prodotto.
13. L’azienda non riconosce in alcun caso lo slittamento del periodo di garanzia dovuto alla mancata messa in funzione del Biotermocamino. La sostituzione o riparazione di parti della macchina in condizioni di garanzia non implica il prolungamento della stessa.
14. Qualsiasi richiesta di intervento in garanzia deve essere inoltrata al rivenditore che provvederà ad avvisare l’azienda.
15. Gli interventi fuori garanzia e quelli effettuati nel periodo di garanzia in cui il tecnico rilevi che sia venuta meno almeno una delle clausole previste dalle presenti condizioni saranno completamente a carico del cliente.
16. Per qualsiasi controversia viene eletto come foro competente quello di Ariano Irpino (AV). |
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